NUOVE DISPOSIZIONI SUI CONGEDI PARENTALI

NUOVE DISPOSIZIONI SUI CONGEDI PARENTALI

L’ art. 23 del DL 17 marzo 2020 n. 18 prevede che i genitori lavoratori possano fruire di uno specifico congedo per un periodo complessivo di massimo 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. I periodi relativi a tale congedo sono coperti da contribuzione figurativa. Tale provvedimento è valido a decorrere dal 5 marzo e fino al 3 aprile.

Si tratta di una nuova forma di congedo parentale a favore dei genitori (anche adottivi o affidatari), legata alla straordinarietà del momento, che si aggiunge alle tradizionali forme di congedo previste dal Dlgs 151/2001.

 Note e chiarimenti

  • Il limite dei 12 anni non si applica per il caso di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
  • Il congedo di cui al DL 17 marzo 2020 prevede, per i lavoratori del settore privato, una indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera (per il congedo parentale ordinario previsto dal Dlgs 151/2001 l’indennità è pari al 30%)
  • La fruizione del congedo è riconosciuta a entrambi i genitori lavoratori ma non contemporaneamente e sempre con il limite complessivo di 15 giorni
  • Nel caso in cui uno dei genitori sia disoccupato oppure beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (come, ad esempio, la cassa integrazione) allora l’altro genitore non ha diritto al congedo parentale previsto dal DL 17 marzo 2020
  • In alternativa allo speciale congedo di cui sopra, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato mediante il libretto di famiglia

Retroattività

È previsto che i periodi di congedo parentale ordinario (Dlgs 151/2001) eventualmente fruiti dal 5 marzo in avanti vengano convertiti nel nuovo congedo parentale e trattati come da indicazioni del DL 17 marzo 2020 anche per quanto riguarda la corresponsione dell’indennità al 50%.

Congedo senza indennità

I genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni (e sempre nel caso in cui uno dei due genitori non lavori nel periodo interessato) hanno diritto ad astenersi da lavoro, senza corresponsione dell’indennità né riconoscimento della contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

NB: le informazioni riportate hanno carattere sintetico e non esaustivo; per gli approfondimenti tecnici e gli aspetti operativi si rimanda alla Circolare Inps n. 45/2020 (https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.pdf di cui è riportato un estratto in appendice alla presente scheda.

(scheda a cura del Coordinamento Rsu Almaviva SpA – 26 marzo 2020)

Circolare Inps n. 45 del 25 marzo 2020 (Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative)

Si riporta il testo dell’art. 2, relativo ai dipendenti del settore privato, solo per alcune parti riguardanti le norme di interesse per i dipendenti (con esclusione di quelle di interesse per i datori di lavoro). Per maggiori informazioni si rimanda al testo completo della Circolare. 

2. Congedo da parte di genitori dipendenti del settore privato

(…)

Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:

  • ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001);
  • ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19. Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020. Dell’adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva comunicazione con successivo apposito messaggio.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

(…)

I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione di cui al citato articolo 23, infatti, saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19.

(…)

Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:

  • non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respint