LAVORO AGILE/SMART WORKING – ALCUNE INFORMAZIONI

 

LAVORO AGILE/SMART WORKING – ALCUNE INFORMAZIONI

 

Ci sono arrivate molte richieste di chiarimento sul comportamento da tenersi durante questo periodo di lavoro agile. Cerchiamo di rispondere sinteticamente:

  1. il lavoro agile è stato definito con la legge n. 81/2017 introducendo una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Presuppone il trasferimento fisico del luogo di lavoro purché la sede scelta consenta l’accesso ad internet in modo adeguato e continuativo ed assicuri il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza, oltre a garantire riservatezza e rispetto della privacy;
  2. in condizioni normali, le giornate di utilizzo dello smart working possono essere prestabilite, o libere a scelta e su richiesta preventiva del singolo lavoratore. Gli infortuni avvenuti per attività svolte in lavoro agile sono coperti dall’Inail che ha previsto una procedura specifica per avere visibilità sui dipendenti coinvolti.

L’esplosione del problema COVID-19 ha trasformato lo smart working (lavoro agile) in uno strumento fondamentale per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

  1. Il dpcm del 8 marzo 2020 ne favorisce l’utilizzo, definendo una procedura semplificata di comunicazione agli enti interessati; il dpcm del 11 marzo 2020 ribadisce l’esigenza del ricorso al lavoro agile così come il protocollo condiviso tra le parti sociali del 14 marzo.
  2. Anche Almaviva è stata costretta ad avviare su larga scala il lavoro da remoto; in una fase iniziale si è limitata ad avviarlo nelle sedi incluse nelle zone “rosse” per poi estenderlo a tutte le altre, sia in seguito alle insistenze di tutte le RSU, sia grazie al lavoro dei colleghi dei supporti tecnici che hanno predisposto i necessari strumenti per garantire la sicurezza del collegamento (VPN).

Lo smart working attuale è assimilabile al Telelavoro, da tempo regolato da uno specifico accordo aziendale (comprensivo del buono pasto).

  1. Il trasferimento fisico del luogo di lavoro non comporta nessuna variazione rispetto a quanto stabilito negli accordi applicati in Almaviva (CCNL, Integrativo, altri accordi specifici).
  2. la prestazione lavorativa deve svolgersi entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicando le regole di flessibilità e di elasticità in vigore
  3. il lavoro straordinario è consentito e previsto secondo le normali regole contrattuali, ovvero tramite richiesta /autorizzazione preventiva e il riconoscimento della banca ore o della retribuzione prevista in funzione della scelta del dipendente
  4. se il dipendente è in ferie, malattia o simili non può in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, nemmeno sotto forma di lavoro agile
  5. L’Istituto della Reperibilità è applicabile in ogni sua parte, fermo restando che, nel caso di rientro in sede (laddove possibile), il dipendente sarà obbligato a rispettare le norme sanitarie di prevenzione ed indossare i DPI (mascherine e guanti) forniti dall’azienda allo scopo
  6. I presidi presso cliente con tempi di servizio definiti, se non subiscono cambiamenti nella organizzazione dei turni e del regime orario, conservano il riconoscimento delle indennità contrattualmente previste

Attenzione: Ricordiamo che è stato aggiornato il modello per l’autocertificazione da consegnare all’autorità di polizia in caso di controllo durante gli spostamenti per ragioni di lavoro. E’ sufficiente questa autocertificazione accompagnata dal badge aziendale.

  
25 marzo 2020                                   Coordinamento RSU Almaviva SpA