RSU Finsiel – Comunicato di venerdì 01 lug 2005

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

 

 

 

 

Bollettino

Settimanale

Anno XV – n. 24

1 luglio 2005

 

 

 

ALMAVIVA TECHNOLOGIES/FINSIEL–CONSULENZA E APPLICAZIONI INFORMATICHE

Provvedimento n. 14400

 

 

 

C7022 – ALMAVIVA TECHNOLOGIES/FINSIEL–CONSULENZA E APPLICAZIONI

INFORMATICHE

Provvedimento n. 14400

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2005;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’atto della società Almaviva Technologies S.r.l., pervenuto in data 29 aprile 2005, integrato

con comunicazione pervenuta in data 9 maggio 2005;

VISTO il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 6 giugno

2005;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

ALMAVIVA TECHNOLOGIES S.r.l. (di seguito “ALMAVIVA”), società capogruppo del Gruppo

industriale COS, offre, sul mercato dell’outsourcing, prodotti e servizi di Customer Relationshion

Management (cd. CRM), Call/Contact Center, electronic entertainment a clienti quali enti e

istituzioni pubbliche e aziende pubbliche e private attive nei settori delle telecomunicazioni,

industria, finanza, turismo, servizi e sanità. Inoltre, il Gruppo COS offre servizi di lavoro interinale

e, recentemente, ha fatto ingresso nell’offerta di servizi di gestione telematica del gioco lecito

mediante apparecchi di intrattenimento. Il fatturato consolidato del Gruppo COS nel 2004 è stato

di circa 135 milioni di euro quasi interamente realizzato in Italia.

INTERBANCA S.p.A. (di seguito “INTERBANCA”) è una società, controllata, con una

partecipazione del 79%, da Banca Popolare Veneta, attiva in particolare nella concessione del

credito a medio termine e nelle operazioni di finanza straordinaria. Il fatturato consolidato del

Gruppo Bancario Antoniana Popolare Veneta nel 2004 è stato pari a circa 4,5 miliardi di euro,

realizzati per oltre due terzi in Italia.

FINSIEL – Consulenza e applicazioni informatiche S.p.A (di seguito “FINSIEL”) , società

controllata da Telecom Italia (di seguito “TI”) con una partecipazione del 79,50%, è attiva nel

settore dell’Information Technology (“IT”) svolgendo, in particolare, attività di progettazione,

realizzazione, conduzione di sistemi informativi, sistemi complessi, nonché prestazioni di servizi

di consulenza, assistenza tecnica, formazione e ogni altra attività finalizzata all’efficiente impiego

delle tecnologie dell’informazione da parte di imprese, amministrazioni o enti. Il fatturato

consolidato di FINSIEL nel 2004 è stato di circa 662 milioni di euro realizzato quasi interamente

in Italia1.

1 Il dato non tiene conto dell’intervenuta cessione da parte di FINSIEL della sua partecipazione (52%) nel capitale della

società INSIEL ceduta alla Regione Friuli Venezia Giulia (cfr. provvedimento n. 14201, C6946B – Regione Fiurli Venezia

Giulia/Insiel, in Boll. n. 14/2005).

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata si articola in due fasi.

La prima fase, che segue alla aggiudicazione da parte di ALMAVIVA della procedura competitiva

svolta da TI per la vendita di FINSIEL, prevede la cessione da parte di TI in favore di ALMAVIVA

del 59,6% del capitale sociale di FINSIEL con contestuale stipula di un’opzione di vendita a

favore di TI e di una di acquisto in favore di FINSIEL sulla restante partecipazione sociale del

19,9% di proprietà di TI. Il contratto di compravendita di azioni prevede, inoltre, il riconoscimento

ad ALMAVIVA, per un periodo di due anni, di un diritto di prelazione in caso di vendita della

partecipazione detenuta da TI nella società [omissis]2 ad acquirenti diversi dagli attuali soci di

[omissis].

Il contratto in esame prevede, infine, un patto di non concorrenza, della durata di due anni dal

perfezionarsi del contratto stesso e valido entro il territorio italiano, in forza del quale il venditore

si impegna: (i) a non svolgere direttamente attività tecnica finalizzata a realizzare e offrire ai

clienti soluzioni applicative “chiavi in mano” con prevalente contenuto di sviluppo di software,

che rendono interoperabili e/o interconnessi diversi sistemi, piattaforme e ambienti sia hardware

che software nel settore IT (il cd. System Integrator); (ii) a non stipulare e/o dare esecuzione ad

accordi di collaborazione con i soggetti che abbiano partecipato alla seconda fase della procedura

competitiva per la vendita di FINSIEL finalizzati all’offerta di servizi di IT al Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali, al Ministero dell’Interno e al Gruppo Ferrovie dello Stato; (iii) a non

stipulare e/o dare esecuzione ad accordi di collaborazione con [omissis] finalizzati all’offerta di

servizi IT al [omissis]; (iv) a fare in modo, nel caso in cui non vendesse la propria partecipazione

in [omissis], che tale società, sempre per un periodo di due anni dal perfezionarsi del contratto in

questione, non incrementi il suo volume d’affari per attività di System Integration nel settore

dell’IT.

La seconda fase dell’operazione consiste nell’esecuzione di un accordo quadro di investimenti già

concluso tra ALMAVIVA e INTERBANCA ai sensi del quale quest’ultima società si impegna a

sottoscrivere il 15% del capitale sociale di una società di nuova costituzione (“NEWCOS”)

destinata a detenere la partecipazione di ALMAVIVA in FINSIEL e in cui confluirà anche il ramo

di azienda di ALMAVIVA che comprende oltre alle attività di ALMAVIVA anche le partecipazioni

da essa detenute escluse quelle nelle società Cos Sanità S.r.l. e Consorzio Cos Gestit. In

particolare, le società che confluiranno in NEWCOS sono la società Cosmed S.r.l. (in cui

preliminarmente saranno fuse per incorporazione le società Cos Communication Service S.r.l. e

Sicos S.r.l., allo stato tutte interamente controllate da ALMAVIVA) e l’insieme delle società da

questa controllate. Queste società del Gruppo COS, tranne la società Interim 25 S.r.l. che offre

servizi di lavoro interinale e la società G.Matica S.r.l. concessionaria di AMMS per l’attivazione e

la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi

da intrattenimento, sono attive nell’offerta di servizi di call center, ossia di tutte quelle attività che

si caratterizzano per l’uso dell’apparecchio telefonico nel contatto con la clientela e, in particolare,

nell’offerta in outsourcing prodotti e servizi di Customer Relationship Mangement operativo

(CRM), Call/Contact center outsourcing, electronic entertainment management3.

L’accordo in questione conferisce a INTERBANCA il potere di nominare un amministratore nel

Consiglio di Amministrazione di NEWCOS a cui attribuisce il diritto di veto su una serie di

delibere del CdA, tra cui, in particolare, quelle relative all’approvazione del business plan e del

relativo budget.

Ne deriva che, a seguito del perfezionarsi della seconda fase dell’operazione descritta,

ALMAVIVA e INTERBANCA acquisiranno il controllo congiunto della società di nuova

costituzione NEWCOS e, di conseguenza, di FINSIEL, Cosmed S.r.l. e delle sue controllate, in

forza del suddetto patto parasociale che attribuisce al socio di minoranza INTERBANCA un diritto

di veto sull’adozione di delibere consiliari riguardanti aspetti strategici della gestione di

NEWCOS.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio da una situazione di controllo esclusivo

ad una di controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5,

comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui

all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva

disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato

nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 411

milioni di euro.

Con riguardo al patto di non concorrenza descritto in precedenza, esso costituisce una restrizione

accessoria all’operazione in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore

dell’acquisizione.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati interessati dall’operazione di concentrazione in esame sono i mercati nazionali dell’IT,

dove è attivo il Gruppo FINSIEL con una quota di mercato stimata dalla parte notificante, per il

2003, come pari a circa il 7%, e dei servizi di call center, dove sono attive le società del Gruppo

Cos coinvolte dall’operazione stessa con una quota di mercato pari a circa il 36%4.

L’operazione non appare idonea a determinare alcuna modificazione della struttura concorrenziale

dei mercati in questione, considerato che essa comporta una modifica della sola struttura del

controllo delle imprese interessate, con passaggio da una situazione di controllo esclusivo in capo

ad ALMAVIVA ad una di controllo congiunto in capo ad ALMAVIVA e INTERBANCA,

esercitato per il tramite di NEWCOS, senza alcuna sovrapposizione orizzontale e senza

significativi effetti verticali. Sotto tale ultimo profilo si osserva, infatti, che l’integrazione tra le

attività di call center delle società del Gruppo COS e di quelle di IT del Gruppo FINSIEL non

appaiono idonee a determinare eventuali effetti di restrizione concorrenziale considerata la

presenza di numerosi e qualificati concorrenti sia sul mercato del call center (il Gruppo

Acroservizi con una quota pari a circa il 6%, Transcom con una quota di mercato pari a circa il 5%

e Giallo Voice, Gruppo AMI entrambi con una quota di mercato di circa il 4%) che nel mercato

dell’IT (IBM, con una quota di mercato pari al 12%, Accenture, con una quota di mercato pari a

circa il 7% e EDS, con una quota di mercato pari a circa il 5%).

V. DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con parere pervenuto in data 6 giugno 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11,

della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso

parere favorevole allo schema di provvedimento dell’Autorità, rilevando che la concentrazione in

esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la

costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo

sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90,

la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da

eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei

soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti,

i suddetti pattiove si realizzino oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16 comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

Visto: IL CAPO DI GABINETTO

Luigi Fiorentino