RSU Finsiel – Comunicato di martedì 10 feb 2009

Schema di confronto tra alcuni dei principali elementi degli accordi quadro sulla struttura della contrattazione

 

 

Accordo 23 luglio 1993

Accordo 22 gennaio 2009

Durata contrattuale

 

Il contratto nazionale aveva una durata di 4 anni per la parte normativa e di due anni per la parte economica. In pratica si faceva una trattativa generale (parte economica + parte normativa) ogni 4 anni ed una specifica, solo sulla parte economica, a metà del periodo

Si prevede una durata triennale del contratto nazionale, sia per la parte economica che per la parte normativa

Indice di riferimento

 

La “dinamica degli effetti economici del contratto” doveva essere “coerente con i tassi di inflazione programmata” ma veniva anche considerata la valutazione degli aumenti di produttività (del settore) ai fini di “riconoscere gli aumenti retributivi a livello di c.c.n.l.”

Si individuerà, in sostituzione del tasso di inflazione programmata, “un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L’elaborazione sarà affidata a un soggetto terzo”

Recupero degli scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale

 

In fase di rinnovo biennale si teneva conto della “comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio”

Si prevedono tre passaggi (da realizzare in occasione di dei rinnovo contrattuale ovvero ogni tre anni):

a) verifica di eventuali scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale (al netto della “componente energia”);

b) valutazione della “significatività” degli scostamenti (tramite una commissione paritetica);

c) recupero di eventuali scostamenti entro la vigenza contrattuale

Copertura economica in fase di rinnovo del contratto

 

Si istituiva la Indennità di Vacanza Contrattuale che veniva erogata se la trattativa si prolungava per più di 3 mesi oltre la scadenza del contratto. La IDV era pari al 30% del tasso di inflazione programmato e saliva al 50% se la trattativa si prolungava per più di 6 mesi oltre la scadenza del contratto

Verrà previsto “un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi.”

Contrattazione aziendale (parte salariale)

Le “erogazioni salariali” dovevano essere “strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi (…) aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività (…) nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’azienda.”

Le parti firmatarie dell’accordo “confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati tra le parti.”

Contrattazione aziendale in deroga al CCNL

La contrattazione aziendale non poteva stabilire norme e trattamenti peggiorativi rispetto a quanto previsto dal CCNL

È consentita la definizione di specifiche intese che, “per governare (…) situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, (…) potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare (…) singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali (…)”

Elemento economico di garanzia (per chi non è tutelato da accordi aziendali)

Non era previsto.

 

Negli ultimi CCNL metalmeccanici è stato però inserito un “elemento perequativo”, dal 2008 pari a 260 euro l’anno, per tutti i lavoratori non tutelati da accordi aziendali

È esplicitamente previsto ma la individuazione è demandata ai singoli CCNL:  “(…) i successivi accordi potranno individuare le soluzioni più idonee non esclusa l’adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva.”

 

Inoltre: valore punto, norme sulla rappresentanza, regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici, ecc

 

(a cura di Rsu Almaviva – 10 febbraio 2009)