RSU Finsiel – Comunicato di giovedì 08 nov 2007

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

Roma, 08-11-2007

 

 

Messaggio n.  27073

 

 

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

 

 

AI DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI

 

OGGETTO:  Art.  1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni  in materia di indennità di mobilità lunga e richiesta di dati relativi ai beneficiari.

 

 

SOMMARIO: Nuove disposizioni in materia di mobilità lunga in favore dei lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità, ai sensi della legge 296/2006, entro il 31 dicembre 2007.

 

1.      Premessa.

 

2.      Normativa di riferimento e disposizioni in materia di mobilità lunga.

 

3.      Imprese o gruppi di imprese destinatarie art.1,c. 1189, della legge n. 296/2006.

 

4.     lavoratori beneficiari: requisiti per l’ammissione, criteri per l’individuazione dei lavoratori e istruzioni per la compilazione e l’invio degli elenchi.

4.1.  Requisiti contributivi;

4.2.  Requisito dell’età anagrafica;

4.3.  Criteri per l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità lunga;

4.4.  Istruzioni per la compilazione e l’invio degli elenchi.

 

5.      Normativa di riferimento e disposizioni  in materia di pensioni.

5.1.  Pensione di anzianità

5.2.  Pensione di vecchiaia

 

6.     Disposizioni in materia di contribuzione  e richiesta dati dei lavoratori in mobilità lunga. 

 

7.      Istruzioni contabili  

 

8.      Copertura finanziaria

 


1.    Premessa.

 

L’art. 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, ha esteso il beneficio della mobilità lunga di cui all’art. 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, finalizzato all’accompagnamento alla pensione di anzianità – nel limite complessivo di 6.000 unità – in favore dei lavoratori individuati, licenziati e collocati in mobilità, ai sensi dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2007 da imprese o gruppi di imprese che abbiano presentato specifica domanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro il 31 marzo 2007.

 

Per il raggiungimento di tale obiettivo la norma in parola prevede il ricorso alla mobilità lunga di cui all’art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, tramite l’espresso richiamo della citata legge 17 aprile 2003, n. 81, che già ha regolato l’attuazione del piano di mobilità lunga per 7.000 lavoratori licenziati nel periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2004.

 

 

2.    Normativa di riferimento e disposizioni in materia di mobilità lunga.

 

·        Legge 23 luglio 1991, n.223

·        art. 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81

·        art.  1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.

·        Direttiva del 25 gennaio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale integrata con la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 14/0008352 del 2 agosto 2007.

·        Decreto 2 maggio 2007 pubblicato sulla G.U. 104 del 7 maggio 2007.

 

La prestazione di cui trattasi è regolata dalla normativa di cui alla legge n. 223/1991, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto applicabile.

 

Si precisa, a tale riguardo, che l’eventuale richiesta da parte dei lavoratori interessati, dell’anticipazione dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione, ai sensi dell’ art. 7, comma 5, della citata legge n. 223/1991, potrà essere concessa solo con riferimento alla durata dell’indennità di mobilità ordinaria (art. 7, commi 1 e 2 della legge n.223/1991) e comporterà, a norma dell’art. 9, comma 6 della stessa legge, la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal relativo trattamento, con la conseguente perdita dei benefici pensionistici legati alla mobilità lunga.

 

Si precisa inoltre che l’eventuale svolgimento di lavoro subordinato a tempo determinato, in caso di concessione di mobilità lunga non sposta il termine finale della prestazione fissato dalla decorrenza economica del trattamento pensionistico spettante. Ciò anche nel caso che la sospensione avvenga  durante il periodo di mobilità ordinaria.

 

3.    Imprese o gruppi di imprese destinatarie art.1,c. 1189, della legge n. 296/2006.

 

La norma in oggetto ha destinato ad imprese o gruppi di imprese 6.000 unità di mobilità lunga delle quali 1000 sono state riservate alle imprese sottoposte alle procedure di cui al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ed al Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e 500 sono state riservate alle imprese dell’elettronica sottoposte a procedure concorsuali ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Le imprese e i gruppi di imprese che hanno presentato la specifica domanda prevista dalla legge n. 296/2006 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro il 31 marzo 2007 e che sono state ammesse ai benefici  di cui alla norma in parola, sono elencate nel Decreto 2 maggio 2007 pubblicato sulla G.U. 104 del 7 maggio 2007 con il quale è stato indicato, tra l’altro, il numero delle unità assegnate a ciascuna impresa o gruppo di imprese (all. 1).

 

Si sottolinea, per completezza, che il D.M. in parola ha assegnato n. 4743 unità complessive alle aziende cosiddette “in bonis” , in quanto le imprese sottoposte a procedure concorsuali (per le quali erano state riservate dalla norma in oggetto 1500 unità) hanno presentato domanda solo per n. 1257 unità.

 

Con la direttiva del 25 gennaio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (all.2) sono stati definiti i criteri generali per l’applicazione del citato art.1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Tali criteri sono stati successivamente integrati e chiariti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota n. 14/0008352 del 2 agosto 2007.

Le aziende autorizzate, a norma dell’art. 3 del Decreto 2 maggio 2007, dovranno predisporre, entro il 31 gennaio 2008, gli elenchi dei lavoratori destinatari della mobilità lunga.

 

 

4.    lavoratori beneficiari: requisiti per l’ammissione, criteri per l’individuazione dei lavoratori e istruzioni per la compilazione e l’invio degli elenchi.

 

Le imprese o gruppi di imprese, per l’individuazione dei soggetti  da inserire negli elenchi, dovranno tenere conto dei requisiti contributivi e di età anagrafica previsti dall’art.7, comma 7, della legge 223/1991 e successive integrazioni e modificazioni che di seguito si precisano.

 

4.1.                  Requisiti contributivi

 

I singoli lavoratori, per poter accedere alla mobilità lunga di cui trattasi, dovranno far valere, all’atto del licenziamento, il requisito di 28 anni di contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

Ai fini del raggiungimento del predetto requisito contributivo di 28 anni, per i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all’amianto soggetta all’obbligo assicurativo con l’I.N.A.I.L., si dovrà tenere conto della rivalutazione (coefficiente 1,5) del numero di settimane coperte di contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa con provata esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992 (v., per ultimo, circolare INPS n. 58/2005).

 

Si precisa, peraltro, che ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di 28 anni, i lavoratori potranno cumulare tutti i contributi  versati nel FPLD e nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, indipendentemente dall’esercizio della facoltà di ricongiungere gli stessi nella gestione dei lavoratori dipendenti.

 

Tale criterio, affermato dalla Corte di Cassazione con diverse sentenze, è stato definitivamente recepito dal Comitato Amministratore della Gestione Interventi Assistenziali e di Sostegno alla Gestioni Previdenziali.

 

I lavoratori di cui trattasi, in caso di mancata ricongiunzione (da richiedere prima della data di licenziamento), potranno conseguire la pensione di anzianità esclusivamente e definitivamente a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, secondo le norme previste per le gestioni stesse ai fini del perfezionamento dei requisiti e delle decorrenze (circolari n. 2 del 5 gennaio 1998, punti 2.1 e 2.2 e n. 81 del 9 aprile 1998, punto 5.1 ).

 

La domanda di ricongiunzione dovrà essere presentata prima della data di licenziamento ed il relativo onere dovrà essere versato entro la scadenza della durata dell’indennità ordinaria di mobilità determinata ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991.

Il Ministero del Lavoro ha inoltre precisato che “…la situazione contributiva di riferimento…” è “…quella risultante dalla documentazione in possesso dell’impresa medesima, salvo eventuali dichiarazioni dei lavoratori interessati che possono integrare la situazione conosciuta dal datore di lavoro… . …Eventuali successive integrazioni da parte dell’INPS, riferite alla situazione contributiva dei lavoratori interessati”  non possono “…inficiare gli accordi di mobilità raggiunti tra le parti ed i successivi licenziamenti intimati”.

 

4.2.                  Requisito dell’età anagrafica

 

Per quanto riguarda l’età anagrafica valgono le disposizioni impartite con circolare  INPS n. 116/2003 che ha già regolato il piano di mobilità lunga ex lege n. 81/2003, che di seguito si richiamano.

 

L’articolo 7, comma 7 della legge n. 223/1991 stabilisce che i lavoratori, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, debbono aver compiuto un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia.

 

Successivamente l’articolo 6, comma 10-bis, della legge n. 236/1993 ha precisato, peraltro, che la determinazione dei requisiti di età in parola deve essere effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 e, cioè, 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

 

A tale ultimo riguardo, il Ministero del lavoro, con nota 152/sdg del 28 maggio 2003, ha chiarito che “…Non essendo contenuta nel citato art.1-bis (art. 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81) alcuna modifica all’art. 6, comma 10-bis, della legge n. 236/1993 , i requisiti di accesso rimangono fissati a 28 anni di anzianità contributiva e ad un’età anagrafica di 45 anni per le donne e 50 per gli uomini.

 

Tuttavia, fermo restando il limite della permanenza in mobilità lunga per un periodo non superiore ai dieci anni (come previsto nell’ultimo periodo dell’art. 7 c. 7 della legge 223/1991), si intende che per le donne l’età anagrafica per l’accesso alla mobilità lunga finalizzata al pensionamento di anzianità, è fissata   a 47 anni di età..

 

4.3.                  Criteri per l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità lunga

 

Con la direttiva del 25 gennaio 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale integrata con la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 14/0008352 del 2 agosto 2007 sono stati dettati ulteriori criteri per l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità con i più volte citati benefici della mobilità lunga.

 

Possono essere collocati in mobilità lunga ai sensi dell’ art. 1, comma 1189, della legge n. 296/2006, solo i lavoratori che, in applicazione di tale norma, maturino i requisiti pensionistici previsti dopo la fruizione dell’intero periodo della mobilità ordinaria spettante ai sensi dell’art.7, commi 1 e 2, della legge n.223/1991.

 

La direttiva 25 gennaio 2007 ha precisato, infatti, che per evitare che l’applicazione della norma in esame “…diventi un modo surrettizio per superare le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità in vigore dal 1 gennaio 2008 …” non possono essere collocati in mobilità lunga ai sensi dell’ art. 1, comma 1189, della legge n. 296/2006,  i lavoratori che, in applicazione di tale norma, nell’arco di fruizione della mobilità ordinaria, maturerebbero i requisiti pensionistici nell’arco di fruizione della mobilità ordinaria.

 

Ciò anche perché la previsione normativa degli oneri finanziari a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria ha introdotto una sorta di cofinanziamento tra Stato e Imprese nell’attuazione del piano di mobilità lunga, che ha anche la funzione di coinvolgere le imprese o i gruppi di imprese medesimi nel processo di gestione delle eccedenze.

 

Possono essere collocati in mobilità lunga ai sensi dell’ art. 1, comma 1189, della legge n. 296/2006, anche i lavoratori che, in applicazione di tale norma, maturino i previsti requisiti pensionistici durante la fruizione del periodo di mobilità ordinaria spettante ai sensi dell’art.7, commi 1 e 2 della legge n.223/1991 qualora:

 

*       siano stati licenziati da imprese o gruppi di imprese sottoposte alle procedure di cui al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ed al Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 o da imprese dell’elettronica sottoposte a procedure concorsuali ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sempre che tali imprese abbiano presentato al Ministero la dichiarazione degli Organi di vigilanza relativa all’impossibilità di far gravare sul passivo della procedura i predetti oneri finanziari;

 

*       siano stati  licenziati da imprese o gruppi di imprese non rientranti nel punto precedente, purché le imprese stesse si facciano carico degli oneri finanziari collocando in mobilità lunga un numero congruo di lavoratori atto a coprire , per una o più mensilità di trattamento di mobilità e di contributi figurativi, l’intera platea dei lavoratori posti in mobilità dalle imprese medesime.

 

Nel qual caso, ha chiarito il Ministero, si ritiene adempiuto il dettato normativo sopra riferito.

 

 4.4.                  Istruzioni per la compilazione e l’invio degli elenchi.

 

I lavoratori individuati dalle imprese o gruppi di imprese secondo i criteri sopra enunciati dovranno essere inseriti dalle imprese medesime in appositi elenchi che dovranno essere redatti utilizzando un file formato EXCEL, (all.XX). nel quale dovrà essere specificato:

a)    il cognome e il nome del lavoratore

b)    data e comune di nascita

c)     residenza, indirizzo

d)    matricola aziendale

e)    indicazione del perfezionamento o meno dei requisiti pensionistici (età, contribuzione e “finestra”) durante la mobilità ordinaria.

 

Le imprese o gruppi di imprese interessate, al fine di poter consentire la valutazione della congruità del “cofinanziamento” dovranno allegare ai predetti  elenchi una specifica dichiarazione, debitamente sottoscritta, dalla quale risulti:

a)  il numero complessivo dei lavoratori collocati in mobilità lunga ex lege n. 296/2006;

b)  il numero dei lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici previsti dopo la fruizione dell’intero periodo della mobilità ordinaria spettante ai sensi dell’art.7, commi 1 e 2, della legge n.223/1991;

c)   il numero delle mensilità, comprensive della contribuzione figurativa, che saranno imputate, a titolo di oneri di mobilità lunga, alle imprese o gruppi di imprese medesime.

 

Gli stessi elenchi unitamente alla dichiarazione di cui sopra dovranno essere trasmessi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali e per gli Incentivi all’occupazione, Via Fornovo 8, 00195 Roma, per le necessarie valutazioni e all’INPS, Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, tramite e-mail, a Giancarlo.Pellerano@inps.it, per gli adempimenti di competenza.

 

Gli elenchi in parola redatti in forma definitiva dovranno essere inviati  a  decorrere dal 2 gennaio 2008.

 

A conclusione dell’iter, dopo le necessarie verifiche del Ministero del Lavoro e della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, seguirà uno specifico messaggio con allegato l’elenco dei beneficiari .

 

 

5.    Normativa di riferimento e disposizioni  in materia di pensioni.

 

·        legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 11;

·        Tabella A) allegata al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 come sostituita dalla citata legge n. 724/1994;

·        Legge n. 335/1995;

·        legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni art.59 , commi 6,7, lettere a) e b), e 8.

 

5.1.                  Pensione di anzianità

 

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1-septies della legge n. 176/1998 e dall’art. 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, norme espressamente richiamate dalla legge n. 296/2006, ai lavoratori interessati è stato esteso soltanto il beneficio della mobilità lunga per pensione di anzianità, di cui all’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991.

 

I lavoratori dipendenti, collocati in mobilità lunga entro il 31 dicembre 2007, per effetto delle disposizioni dell’articolo 1, comma 1189, della legge n. 296 del 2006, perfezionano i requisiti di età anagrafica e contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità stabiliti dalla tabella C allegata  alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, dall’articolo 59, commi 6, 7 e 8, della stessa legge. Per i lavoratori aventi la qualifica di operai o lavoratori precoci continua ad applicarsi la tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995. Peraltro i requisiti previsti dalla citata tabella B sono per l’anno 2007 i medesimi stabiliti dalla tabella C per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

Di conseguenza, le date di decorrenza della pensione sono così fissate:

– i lavoratori che raggiungano i relativi requisiti, di età e di contribuzione, entro il primo trimestre dell’anno e compiano 57 anni di età entro giugno potranno accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno;

– i lavoratori che raggiungano i relativi requisiti, di età e contribuzione, entro il secondo trimestre dell’anno e compiano 57 anni di età entro settembre, potranno accedere al pensionamento di anzianità dal 1° ottobre dello stesso anno;

– i lavoratori che perfezionino i relativi requisiti, di età e contribuzione, entro il terzo trimestre dell’anno potranno accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell’anno successivo;

– i lavoratori che perfezionino i relativi requisiti, di età e contribuzione, entro il quarto trimestre dell’anno potranno accedere al pensionamento di anzianità dal 1° aprile dell’anno successivo.

 

I lavoratori interessati percepiranno l’indennità di mobilità fino al giorno precedente la decorrenza economica del trattamento pensionistico spettante, sempre ché presentino la relativa domanda. Il trattamento pensionistico di anzianità  decorre  dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

 

La circolare INPS n.185/1998 ha infatti precisato, tra l’altro, che “…per effetto del combinato disposto delle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di pensionamento di anzianità, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione della mobilità e quella di decorrenza iniziale del trattamento pensionistico di anzianità, periodo durante il quale agli interessati deve continuare ad essere corrisposta l’indennità di mobilità, gli stessi vanno considerati a tutti gli effetti di legge come lavoratori aventi titolo alla mobilità lunga e quindi rientranti nei massimali di legge più sopra indicati…”.

 

Ne consegue che, nei casi in cui i lavoratori beneficiari di mobilità lunga ex lege n. 296/2006, maturino i requisiti del trattamento pensionistico di anzianità (età, contribuzione e “finestra”) dopo la fine della  mobilità ordinaria e qualora la domanda di pensione dovesse essere presentata successivamente alla data di maturazione dei predetti requisiti, per il periodo tra la maturazione dei requisiti (età, contribuzione e “finestra”) e la decorrenza effettiva della pensione, conseguente alla presentazione della domanda, non potrà essere erogata l’indennità di mobilità.

 

Nei casi, invece, in cui i predetti lavoratori maturino i requisiti del trattamento pensionistico di anzianità (età, contribuzione e “finestra”) durante il periodo di mobilità ordinaria, i lavoratori medesimi  “…conservano il diritto di percepire l’indennita’ di  mobilita’,  a meno che non venga superato il suo ordinario limite di durata…” come espressamente precisato con circolare INPS n.96/1996 che ha ribadito i criteri contenuti nel messaggio n 1076/1995.

 

I lavoratori in questione potranno conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni secondo le norme previste per le gestioni stesse ai fini del perfezionamento dei requisiti e delle decorrenze (circolari n. 2 del 5 gennaio 1998, punti 2.1 e 2.2 e n. 81 del 9 aprile 1998, punto 5.1.).

 

Pertanto i lavoratori di che trattasi potranno accedere alla pensione con i medesimi requisiti e le medesime “finestre” di accesso previste dalla disciplina previgente alla citata legge n. 243 del 2004, a nulla rilevando che le “finestre” stesse si collochino successivamente al 31 dicembre 2007.

 

In particolare, ai soggetti sopra menzionati continueranno ad applicarsi le finestre di accesso di cui alla legge n. 449 del 1997 (cfr. circolari n. 2 e 81 del 1998) anche in periodi successivi al 2008.

 

Al riguardo, si richiama il messaggio n. 15774 del 18.4.2005, con il quale è stato reso noto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per analoga problematica, con nota n. 14/0000196 dell’11 gennaio 2005, ha precisato che “poiché le norme in materia di mobilità lunga, fanno specificamente riferimento alla disciplina in materia di pensioni vigente alla data di entrata in vigore delle norme medesime, si può senz’altro ritenere applicabile il principio che la legge speciale deroga alla legge generale anche successiva”.

 

5.2.                  Pensione di vecchiaia

 

Per i lavoratori collocati in mobilità lunga finalizzata al requisito di età pensionabile, ai fini del pensionamento di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria, è fissato al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne (articolo 11, tabella A, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Qualora, peraltro, i lavoratori in questione dovessero maturare il predetto requisito di età per il pensionamento di vecchiaia A.G.O., prima di aver maturato i requisiti richiesti per la pensione di anzianità, cesseranno di percepire l’indennità di mobilità alla data del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

 

 

6.    Disposizioni in materia di contribuzione e richiesta dati dei lavoratori in mobilità lunga.

 

Gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità dei lavoratori destinatari di mobilità lunga di anzianità, di cui all’articolo 1-bis della legge n. 81/2003, oltre la durata ordinaria della stessa, stabilita ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2 (età e ubicazione dell’impresa), e comma 4 (anzianità aziendale), dovranno essere posti a carico dell’impresa che ha attuato la procedura di mobilità, secondo le istruzioni contenute al punto 3 della circolare n. 185 dell’11 agosto 1998, con le modifiche disposte con messaggio n. 32182 del 27 maggio 1999.

 

Al riguardo, si comunica che è in corso di predisposizione la procedura che consentirà la gestione automatizzata della determinazione dei predetti oneri e fornirà un sistema di “report” attraverso cui sarà effettuato il monitoraggio degli importi versati dalle imprese per i lavoratori destinatari della normativa in trattazione.

In relazione a ciò, al fine di consentire l’eventuale integrazione del sistema di monitoraggio con le partite in corso di definizione derivanti dalla pregressa normativa in materia di mobilità lunga, si invitano le direzioni regionali a fornire alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive, al più presto,  un prospetto riepilogativo che riporti, per singola direzione sub-regionale e per singola posizione contributiva:

1) il numero dei lavoratori attualmente in mobilità lunga;

2) la data di notifica e l’importo della somma dovuta per singolo lavoratore;

3) i pagamenti effettuati alle scadenze previste (30 giorni dalla notifica di pagamento) ovvero, in caso di pagamento oltre il termine assegnato, l’importo delle eventuali somme aggiuntive calcolate nella misura prevista per i casi di omissione contributiva;

4) gli importi oggetto di eventuali azioni di recupero coattivo e la fase di gestione degli stessi.

 

 

7.    Istruzioni contabili

 

Per quanto concerne la rilevazione contabile degli oneri a carico delle imprese si richiamano le istruzioni contenute nel messaggio 2000/0014/000026 del 25.01.2000.

 

Circa le modalità di versamento degli oneri stessi si fa rinvio, invece, al messaggio 2003/0023/000022 del 18.02.2003 che ha previsto la sostituzione dei bollettini di c/c postale con il mod. F 24 e l’indicazione, nel modello stesso, del codice contributo “MOBL”.

 

 

8.    Copertura finanziaria

 

Il comma 1189 dell’art. 1 della norma in oggetto dispone infine che per gli oneri derivanti dall’attuazione del predetto comma, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2007, 59.000.000 per l’anno 2008, 140.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

F.to Ruggero Golino

 

IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI

F.to Mauro Nori

 

IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE

F.to Luigi Ziccheddu

 

IL DIRETTORE CENTRALE  FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

F.to Maria Letizia Diamanti