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[ Dicono di noi > Almaviva Finance: Accordo sulla mobilità lunga, lunedì 10 dic 2007 ]

Accordo Armonizzazione 3/07/2009

Mobilità lunga e Accordi 19/02/2007

Proposta rsu per Almaviva Green

 

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO

(Legge del  23 luglio 1991 n° 223 artt. 4 e 24 e Legge del 27 dicembre 2006 n° 296 art. 1 comma 1189)

 

 

Addì  10 dicembre 2007, in Roma,  presso la sede dell’Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma

 

TRA

 

la Soc. ALMAVIVA FINANCE S.p.A., assistita dall’Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma

 

E

 

la FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL nazionali e territoriali, unitamente alle RSU aziendali

 

 

PREMESSO CHE:

 

 

-            Le parti hanno approfondito in diversi incontri la situazione delle attività e degli specifici programmi del Gruppo AlmavivA nel corso del 2007, fra cui il ricorso alla procedura di “mobilità lunga” di cui all’ art 1 comma 1189 Legge 296/2006 e successivo D.M. 2 maggio 2007.

 

-            Il ricorso a tale procedura, come già evidenziato negli Accordi del Gruppo AlmavivA sottoscritti il 19 Febbraio 2007 in sede sindacale ed il 21 febbraio 2007 presso la sede del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si colloca nel contesto delle esigenze di ridefinizione organizzativa e di razionalizzazione delle strutture aziendali mirata a fronteggiare una situazione di mercato caratterizzata da una rapida evoluzione tecnologica, nell’obiettivo di focalizzare le competenze delle funzioni di business secondo criteri che consentano un efficace adeguamento alle dinamiche di competitività emerse nel settore.

 

-            In ragione di quanto sopra la Soc. ALMAVIVA FINANCE S.p.A. ha avviato con lettera del 6 dicembre 2007, una procedura di riduzione del personale ai sensi degli  artt. 4 e 24 della legge del  23 luglio 1991 n° 223 e succ. mod. ed integr.,  dell’art. 1 , comma 1189 della Legge n. 296/2006 e successivo D.M. 2 maggio 2007, per il collocamento in mobilità lunga di n. 7 lavoratori eccedenti rispetto alle proprie esigenze tecnico-organizzative.

 

-            In applicazione della relativa procedura, le parti hanno proceduto ad un approfondito esame dei processi riorganizzativi in atto, del contesto economico e di mercato di riferimento, nonché delle motivazioni che hanno condotto all’avvio della suddetta procedura, contenute nella citata lettera di avvio della procedura e qui integralmente richiamate;

 

-            Sono state altresì esaminate e discusse le misure per fronteggiare sul piano sociale l’attuazione del programma di mobilità e il ricorso a misure sociali di accompagnamento.

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

 

 

-            La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.

 

-            Le parti concordano sull’utilizzo della mobilità lunga per il numero massimo di n. 7 lavoratori indicato in premessa, secondo la ripartizione di cui all’allegato alla lettera del 6 dicembre 2007.

 

-            Il periodo di collocamento in mobilità si intende definito dalla data di stipula del presente accordo sino al 31 dicembre 2007.

 

-            In alternativa ai criteri di cui all’art. 5, comma 1, della legge 223/1991, le parti definiscono quale criterio per l’individuazione del personale da collocare in mobilità la maturazione, nel corso del periodo di fruizione del trattamento di mobilità, dei requisiti per l’accesso alla pensione secondo la legislazione vigente alla data di stipula del presente accordo, da parte di coloro che non si oppongano alla collocazione in mobilità stessa.

 

-            Nei confronti dei suddetti lavoratori, all’atto della cessazione del servizio verrà riconosciuto, ad integrazione del Trattamento di Fine Rapporto, un trattamento commisurato, nei diversi casi, all’anzianità, alla professionalità e/o al periodo di mobilità utile al raggiungimento del diritto a pensione, tale da assicurare, ai lavoratori che nel relativo periodo conseguano i requisiti utili al diritto a pensione secondo la legislazione vigente, un importo – convenzionalmente stimato – pari alla differenza netta tra il 80% della retribuzione annua e gli importi percipiendi a titolo di indennità di mobilità. L’erogazione di tale importo avverrà previa sottoscrizione di verbali di conciliazione in sede sindacale conformi alla disciplina di cui all’art. 410 e 411 del codice di procedura civile.

 

-            Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno atto di aver esperito e concluso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

p.           l’ UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI ROMA

p.           la Soc. ALMAVIVA FINANCE S.p.A

p.           la FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL nazionali e territoriali

p.    le R.S.U.

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