Telelavoro: accordo definitivo

TELELAVORO:
ACCORDO DEFINITIVO

Per telelavoro s’intende una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro in cui l’attività, solitamente svolta in azienda, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, di norma presso la propria abitazione. Il “telelavoratore” conserva tutti i diritti e i doveri del dipendente che svolge la sua attività presso una qualunque sede di lavoro (aziendale o del cliente).

Per quanto riguarda Almaviva SpA, gli accordi aziendali prevedono il Telelavoro a domicilio: il lavoratore utilizza un ambiente tecnologicamente adeguato presso la propria abitazione in modo da svolgere la prestazione lavorativa in autonomia; la postazione di telelavoro è installata e collaudata a spese del datore di lavoro.

La principale fonte normativa è l’Accordo-quadro Europeo del 16/07/2002, recepito nell’Accordo interconfederale del 20/01/2004.

Nell’accordo di Armonizzazione del 12 aprile 2013 (Parte Prima, paragrafo 4) sono definite le linee generali di regolamentazione del Telelavoro in Almaviva che, nel rispetto della legislazione esistente, prevedono una serie di obblighi e tutele che vanno dalle caratteristiche del posto di lavoro alla salvaguardia dei diritti economico-professionali del lavoratore.

Dopo una lunga fase di sperimentazione con dei limiti massimi percentuali sull’organico, si è arrivati a definire un nuovo accordo, che avrà scadenza (insieme al resto degli accordi integrativi) al 30 Settembre 2018 e sarà senza limiti percentuali.

I tratti salienti dell’accordo sono i seguenti:
•    possono richiedere il telelavoro gli impiegati e quadri a tempo indeterminato con 3 anni di anzianità aziendale (sono esclusi gli apprendisti).
•    accettazione da parte del Dirigente responsabile e della Direzione Risorse Umane (gestore di riferimento) sulla base della compatibilità tra la prestazione in telelavoro e le attività del progetto (sono quindi esclusi a priori, i lavoratori a “tempo e spesa”, coloro che lavorano presso i clienti e quelli impegnati nella gestione di beni o apparati presenti in azienda).
•    rientri programmati col dirigente, in misura media non superiore ai 2 settimanali.
•    sopralluogo dell’azienda nel domicilio del lavoratore per installazione hardware e verifica ambiente di lavoro o, in sostituzione (per qualsiasi motivo), compilazione di una check list relativa a sicurezza e ambiente, a cura del dipendente.

Gli interessati, previo accordo col proprio responsabile, potranno inoltrare la domanda (compilata utilizzando il modulo allegato all’accordo) al proprio gestore delle R.U. e rendiconteranno la propria prestazione lavorativa utilizzando lo specifico giustificativo.

27 giugno 2016                    Coordinamento Rsu Almaviva SpA